Art. 16
Servizio temporaneo
In vigore dal 3 ott 1990
1. L'Amministrazione ha facoltà di mettere il servizio pubblico di posta elettronica a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con particolari esigenze per periodi inferiori ad un anno ma non inferiori ad un mese.
2. L'utente è tenuto al pagamento dei canoni per mesi interi e delle tariffe di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-16