Art. 16

Servizio temporaneo

In vigore dal 3 ott 1990
1. L'Amministrazione ha facoltà di mettere il servizio pubblico di posta elettronica a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con particolari esigenze per periodi inferiori ad un anno ma non inferiori ad un mese. 2. L'utente è tenuto al pagamento dei canoni per mesi interi e delle tariffe di cui all'.
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