Art. 12
I n f r a z i o n i
In vigore dal 3 ott 1990
1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, accertata e regolarmente contestata, nonché di violazione da parte dell'utente anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nelle norme d'utenza,
oppure di mancata o incompleta corresponsione dei compensi stabiliti, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere il servizio e, ripetendosi l'infrazione o persistendo la morosità, di risolvere anticipatamente l'abbonamento, salvi il recupero del credito relativo agli importi che risultassero ancora parzialmente insoluti e la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice postale e delle telecomunicazioni, senza essere tenuta a rimborsare i canoni anticipati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-12