Art. 9

Traffico consentito

In vigore dal 3 ott 1990
1. La corrispondenza inoltrata al servizio pubblico di posta elettronica, salve l'eccezione di cui al comma 2 o specifiche autorizzazioni della direzione centrale dei servizi postali, deve riguardare esclusivamente affari di competenza dell'utente con divieto di trattare corrispondenza per conto terzi ovvero di mettere a disposizione di terzi il terminale per l'accesso al servizio pubblico di posta elettronica. 2. È ammesso che un utente, in relazione all'oggetto della propria attività, inoltri al servizio pubblico di posta elettronica corrispondenza riguardante affari di terzi nel solo caso in cui la corrispondenza abbia origine elettronicamente dall'utente stesso, mediante programmi che utilizzano dati di ingresso forniti da terzi, per la generazione automatica di lotti di corrispondenza e a condizione che i predetti programmi siano eseguiti sui mezzi di elaborazione dell'utente stesso.
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