Art. 14

Sospensione del servizio

In vigore dal 3 ott 1990
1. L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, ovvero per cause di ordine tecnico ad essa non imputabili, può, in qualsiasi momento, e salvo, se possibile, preavviso, sospendere totalmente o parzialmente il servizio pubblico di posta elettronica, senza che l'utente possa pretendere indennità di sorta, salvo il rimborso della quota parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.
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