Art. 17

Servizio internazionale

In vigore dal 3 ott 1990
1. Nel caso di collegamento del servizio pubblico di posta elettronica con servizi esteri, le relative tariffe per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali e ad accordi con le amministrazioni o con i gestori interessati a norma dell' del codice postale e delle telecomunicazioni.
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