Art. 8
Modalità di pagamento
In vigore dal 3 ott 1990
1. Il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a qualsiasi titolo, salvo quanto specificato al comma 2 del presente articolo nonché dalle norme d'utenza per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica, deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata nella nota di addebito.
2. Il pagamento delle somme relative alle spedizioni realizzate nel modo di cui al punto b) dell' deve essere effettuato contestualmente all'uso del terminale pubblico.
3. In caso di ritardato pagamento l'utente deve corrispondere una indennità di mora pari al 5% delle somme versate con ritardo.
4. Trascorso il termine massimo di trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento, l'Amministrazione può risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigere quanto ad essa dovuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-8