Art. 6
R e c a p i t o
In vigore dal 3 ott 1990
1. La corrispondenza può essere consegnata al destinatario:
a) a mezzo fattorino o portalettere; se trattasi di corrispondenza urgente la consegna avviene di norma entro la mattinata del giorno lavorativo successivo a quello di accettazione;
b) tramite casella postale elettronica; la corrispondenza rimane ivi memorizzata a disposizione dell'utente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-6