Art. 6

R e c a p i t o

In vigore dal 3 ott 1990
1. La corrispondenza può essere consegnata al destinatario: a) a mezzo fattorino o portalettere; se trattasi di corrispondenza urgente la consegna avviene di norma entro la mattinata del giorno lavorativo successivo a quello di accettazione; b) tramite casella postale elettronica; la corrispondenza rimane ivi memorizzata a disposizione dell'utente.
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