Art. 2
Modalità di esercizio
In vigore dal 3 ott 1990
1. Il servizio pubblico di posta elettronica viene espletato attraverso gli impianti di posta elettronica, i centri di posta elettronica, gli uffici di corrispondenza elettronica ed il centro di gestione con le seguenti modalità:
a) gli impianti di posta elettronica (I.P.E.) ed i centri di posta elettronica (C.P.E.) provvedono, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni:
1) raccolta, in forma elettronica, delle corrispondenze elettroniche (C.E.) generate dai mittenti; le C.E. possono pervenire all'I.P.E. o al C.P.E. via telecomunicazione (rete telefonica, linee dati pubbliche, linee dedicate) o registrate su supporto (ad es. nastro magnetico);
2) trasmissione al centro di gestione delle C.E. raccolte dagli utenti;
3) ricezione, dal centro di gestione, delle C.E. destinate alla propria area di recapito; attuazione di procedure prioritarie per il trattamento di C.E. con recapito celere;
4) elaborazioni necessarie per la stampa delle C.E. quali composizione dei testi, delle parti grafiche e degli indirizzi, compilazione dei formati di stampa e gestione e controllo dei processi di stampa;
5) trasformazione in corrispondenze ordinarie delle C.E. destinate al recapito entro l'area postale locale, loro inserimento nel flusso di lavorazione meccanizzata delle corrispondenze, fino alla distribuzione ai portalettere;
b) gli uffici di corrispondenza elettronica provvedono, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni:
1) accettazione delle C.E. su supporto magnetico consegnate dagli utenti;
2) generazione di C.E. su terminale (tastiera-video) di ufficio postale;
3) operazioni di "casella postale elettronica";
c) il centro di gestione provvede alla gestione e supervisione operativa degli impianti e dei centri di P.E. ed alla gestione amministrativa del servizio di P.E., ed in particolare:
1) alla raccolta in forma elettronica delle C.E. dagli impianti e dai centri di P.E., dagli uffici di corrispondenza elettronica e direttamente dagli utenti, mediante mezzi di telecomunicazioni;
2) alla autenticazione degli utenti;
3) alla gestione delle transazioni tra utenti e servizio;
4) allo smistamento ed all'inoltro mediante mezzi di telecomunicazioni delle C.E. da stampare agli I.P.E. ed ai C.P.E. di competenza in base all'indirizzo postale del destinatario ed all'opzione di recapito richiesto;
5) alla gestione delle "caselle postali elettroniche" degli utenti;
6) alla registrazione degli utenti ed alla gestione dei dati d'utente;
7) alla fatturazione delle transazioni tra utenti e servizio;
8) alla gestione del sistema di archiviazione ed elaborazione di dati grafici;
9) al controllo dello stato degli I.P.E. e dei C.P.E.;
10) alla elaborazione di statistiche relative al traffico di C.E.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-2