Art. 5

Accesso al servizio

In vigore dal 3 ott 1990
1. L'utente può accedere al servizio pubblico di posta elettronica: a) direttamente dai suoi terminali, tramite rete trasmissione dati, con procedure e protocolli compatibili con il sistema di posta elettronica dell'Amministrazione; b) da terminale pubblico installato presso gli uffici di corrispondenza elettronica (U.C.E.): laddove esso sia operante; c) tramite gli sportelli degli uffici abilitati, depositandovi i messaggi registrati su idoneo supporto magnetico (nastro o dischetto magnetico).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo