Art. 5
5 / 18Accesso al servizio
In vigore dal 3 ott 1990
1. L'utente può accedere al servizio pubblico di posta elettronica:
a) direttamente dai suoi terminali, tramite rete trasmissione dati, con procedure e protocolli compatibili con il sistema di posta elettronica dell'Amministrazione;
b) da terminale pubblico installato presso gli uffici di corrispondenza elettronica (U.C.E.): laddove esso sia operante;
c) tramite gli sportelli degli uffici abilitati, depositandovi i messaggi registrati su idoneo supporto magnetico (nastro o dischetto magnetico).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-5