Art. 10
Contenuto della corrispondenza
In vigore dal 3 ott 1990
1. Il contenuto della corrispondenza può essere di qualsiasi tipo, fatte salve le limitazioni previste dall' del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-10