Art. 16 · Servizio temporaneo

Art. 16

16 / 18

Servizio temporaneo

In vigore dal 3 ott 1990
1. L'Amministrazione ha facoltà di mettere il servizio pubblico di posta elettronica a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con particolari esigenze per periodi inferiori ad un anno ma non inferiori ad un mese. 2. L'utente è tenuto al pagamento dei canoni per mesi interi e delle tariffe di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-16