Art. 6
In vigore dal 27 ott 1990
1. Le bevande di cui al presente decreto possono essere confezionate in contenitori di materiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
2. Non è consentito utilizzare bottiglie di vetro del tipo renana, bordolese, borgognona, champagnotta, marsala e fiasco toscano. È vietato altresì utilizzare abbigliamenti, sistemi di chiusura, gabbiette propri dei vini spumanti, salvo che per le bevande di fantasia a base di vino spumante per le quali è consentita altresì utilizzare la bottiglia di vetro di tipo champagnotta.
3. Nella etichettatura delle bevande di cui al presente decreto devono essere riportati:
a) le diciture "bevanda di fantasia a base di vino" o "bevanda a base di vino spumante" e "bevanda di fantasia proveniente dall'uva" che devono essere scritte in caratteri bene evidenti di dimensioni non inferiori a mm 3 di altezza e mm 2 di larghezza;
b) l'elenco delle sostanze impiegate nella preparazione in ordine decrescente di quantità, precedute dal termine "ingredienti";
c) il volume nominale del prodotto riportato a mezzo di cifre di altezza minima di 6 millimetri per le capacità superiori al litro, di 4 millimetri quelle fino al litro e di 3 millimetri per quelle fino a 200 millilitri, seguito dall'unità di misura utilizzata (litri, centilitri o millilitri) o dal simbolo di tali unità (l, cl o ml);
d) il termine consigliato per la consumazione, riportato come appresso: "da consumarsi preferibilmente entro il.................... " (mese, anno), nel rispetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/82;
e) il nome o la ragione sociale e la sede
dell'imbottigliatore o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea diverso dall'imbottigliatore;
f) la gradazione alcolometrica effettiva in unità e mezze unità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-06-19;305#art-6