Art. 1
In vigore dal 27 ott 1990
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola ed, in particolare, l', comma 3, che consente la preparazione e commercializzazione delle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, n. 124, che disciplina la produzione e la commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto;
Attesa la necessità di adeguare la vigente normativa in materia prevedendo la possibilità di produrre e commercializzare nuove tipologie di bevande di fantasia a base di vino e/o mosto ed altre bevande di fantasia provenienti dall'uva;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 005631/60933 del 3 marzo 1990;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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1. Per "bevanda di fantasia a base di vino" si intende una bevanda costituita per almeno il 75% da vino da tavola, anche frizzante, e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purchè atti alla produzione di vino da tavola.
2. Il quantitativo residuo fino ad un massimo del 25%, deve essere costituito da succhi di frutta non zuccherati, anche concentrati, nonché di sostanze aromatizzanti naturali come previste nel decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, essenze ed estratti anche in miscela. È consentita l'aggiunta di acqua, anche carbonicata, fino ad un massimo del 25%.
3. Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto è vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche particolari che possano ricordare il sapore delle uve aromatiche, dei mosti e dei vini derivati come i moscati ed altri. È consentito l'uso dei coloranti previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967 - sez. A1 - e successive integrazioni. È comunque vietata l'utilizzazione di mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-06-19;305#art-1