Art. 5
In vigore dal 27 ott 1990
1. Nella designazione e presentazione delle bevande di cui al presente decreto è vietato utilizzare denominazioni, marchi o raffigurazioni idonei a trarre in inganno il consumatore sulla loro natura.
2. È vietato inoltre utilizzare terminologie derivanti etimologicamente da nomi geografici o parte di essi riservati ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ed ai vini da tavola con indicazione geografica e tipici, anche se nella preparazione delle bevande di cui al presente decreto sono stati utilizzati i predetti vini come prodotto base. È inoltre vietato il riferimento a particolari tipologie di vini o a nomi di vitigni.
3. Sono esclusi dal divieto di cui sopra i riferimenti a nomi di frutta o parte di frutta o di pianta, purchè usati nella preparazione delle bevande stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-06-19;305#art-5