Art. 7
In vigore dal 27 ott 1990
1. La preparazione delle bevande di cui al presente decreto deve essere effettuata in cantine o stabilimenti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dispongano delle strutture idonee alla stabilizzazione fisica come previsto dal paragrafo 2 dell'- bis della legge 7 agosto 1986, n. 462, in cui non si producano o imbottiglino bevande diverse dal vino o dai succhi di uva.
2. L'introduzione di essenze, estratti e/o aromi naturali e/o coloranti e/o succhi di frutta, consentita in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, è presa in carico su un apposito "registro di carico e scarico", preventivamente vidimato dagli uffici, competenti per territorio, dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari. La presa in carico deve essere effettuata il giorno stesso della loro introduzione in cantina o stabilimento. I succhi di frutta utilizzati devono presentare con evidenza le caratteristiche organolettiche proprie del frutto di origine.
3. Le ditte che producono e/o imbottigliano le bevande suddette devono tenere un apposito registro di lavorazione e/o di imbottigliamento. Su tale registro, per ciascuna operazione, devono essere giornalmente annotati la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il giorno dell'operazione, i quantitativi passati all'imbottigliamento, nonché il numero, tipo e capacità dei recipienti e la data in cui le operazioni sono state effettuate. Nell'annotazione dello scarico devono essere riportati gli estremi dei documenti che giustificano le uscite.
4. È consentito utilizzare nella registrazione i sistemi di automazione coi relativi tempi tecnici.
Storico versioni
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