Art. 3

In vigore dal 27 ott 1990
1. Per "bevanda di fantasia proveniente dall'uva" si intende una bevanda costituita per almeno il 50% da vino da tavola, anche frizzante e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purchè atti alla produzione di vino da tavola. 2. Nella preparazione delle "bevande di fantasia provenienti dall'uva" si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del precedente , nel rispetto delle diverse percentuali per esse previste al comma 1.
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