Art. 2

In vigore dal 27 ott 1990
1. Per la preparazione delle "bevande di fantasia a base di vino" è altresì consentito utilizzare vini spumanti esclusi quelli di tipo aromatico. 2. In tal caso essi devono entrare nella composizione almeno per il 97% ed il prodotto finito deve avere una gradazione svolta minima di 9,5%. 3. Nella preparazione delle bevande di cui al comma 1 è vietato fare riferimento al metodo di spumantizzazione. La capsula che copre il tappo a fungo utilizzata per la chiusura della bottiglia non può superare i 5 centimetri.
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