Art. 2
In vigore dal 27 ott 1990
1. Per la preparazione delle "bevande di fantasia a base di vino" è altresì consentito utilizzare vini spumanti esclusi quelli di tipo aromatico.
2. In tal caso essi devono entrare nella composizione almeno per il 97% ed il prodotto finito deve avere una gradazione svolta minima di 9,5%.
3. Nella preparazione delle bevande di cui al comma 1 è vietato fare riferimento al metodo di spumantizzazione.
La capsula che copre il tappo a fungo utilizzata per la chiusura della bottiglia non può superare i 5 centimetri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-06-19;305#art-2