Art. 8
In vigore dal 27 ott 1990
1. Nella preparazione delle bevande di cui al presente decreto sono consentite:
a) per i prodotti a base vitivinicola, le pratiche ed i trattamenti dell'allegato VI ai Regolamenti CEE n. 822/87 e successive modificazioni;
b) per i succhi di frutta e le sostanze aromatizzanti, le pratiche ed i trattamenti di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusa l'aggiunta di antifermentativi;
c) l'aggiunta di acido citrico secondo razionale tecnologia.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-06-19;305#art-8