Art. 9

In vigore dal 27 ott 1990
1. È consentito produrre e confezionare per la commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari al di fuori del territorio nazionale o per l'esportazione verso i Paesi terzi, bevande a base di vino e/o mosto, a base di vino spumante e quelle provenienti dall'uva non rispondenti alle disposizioni del presente decreto purchè esse corrispondano alle normative stabilite per prodotti analoghi nei Paesi CEE o siano ammesse negli altri Paesi di destinazione. 2. Non è ammessa la reimportazione per la commercializzazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al primo comma, qualora non siano consentiti dalla legge italiana. 3. Ai fini del comma 1 le forniture di bordo a navi ed aerei in traffico internazionale sono considerate esportazioni. 4. Le ditte interessate ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare apposita richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisando le caratteristiche qualitative del prodotto, le metodologie di produzione ed il Paese di destinazione e dichiarando che il prodotto e rispondente alle leggi di tale Paese. 5. Le deroghe di cui al comma 1, concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 si riferiscono sia alla tipologia dei prodotti che al Paese di destinazione e si estendono ad ogni altra autorizzazione dello stesso contenuto. 6. Le bevande di fantasia non rispondenti alle caratteristiche previste dal presente decreto per quelle a base di vino, di vino spumante e per quelle provenienti dall'uva, escluse le bevande prodotte e commercializzate ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non possono utilizzare, nella loro designazione e presentazione, le denominazioni di cui al presente decreto.
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