Art. 6
Servizio affari generali
In vigore dal 2 giu 1990
1. Il servizio affari generali cura la trattazione degli affari concernenti l'amministrazione, il personale e i beni in dotazione all'Ufficio speciale e la predisposizione di elementi utili ai referti al Parlamento.
2. Il servizio si articola nei seguenti reparti: amministrazione del personale; bilancio; contabilità speciali e economato; ispettivo.
3. L'attività di vigilanza e di ispezione prevista dall'art. 13, comma 2, della legge n. 48/1989 è svolta, di norma, da funzionari del reparto ispettivo, nonché da funzionari dell'Ufficio o della competente struttura dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1990-04-03;117#art-6