Art. 1
Comitato di coordinamento
In vigore dal 2 giu 1990
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Visto l' del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e, in particolare, il comma 4, che autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a costituire con proprio decreto, per far fronte a tutte le esigenze indicate dallo stesso , uno speciale ufficio, determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e individuandone gli oneri;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, relativo alla costituzione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata;
Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 7 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1989, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 20, con il quale da ultimo è stata disciplinata la riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, che reca una nuova disciplina concernente l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, attribuendo ulteriori competenze al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Visto il parere n. 1088/89, reso dalla I sezione del Consiglio di Stato in data 21 giugno 1989;
Visto il decreto n. 751/GAB del 25 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1989, recante disposizioni dirette ad assicurare continuità all'azione amministrativa nella fase di transizione dal sistema eccezionale e derogatorio a quello ordinario;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1989, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 314, con il quale sono state emanate disposizioni per la gestione dei fondi di cui alle contabilità speciali costituite per gli interventi in questione;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che ai sensi dell' del succitato decreto ministeriale n. 751/GAB del 29 settembre 1989 occorre procedere alla ristrutturazione dell'ufficio speciale sopra indicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Comitato di coordinamento
1. È istituito il comitato di coordinamento per la elaborazione degli indirizzi generali dell'attività da svolgere dai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e sviluppo delle zone terremotate.
2. Il Comitato è composto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, con funzioni di presidente; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Campania e Basilicata o, per delega, dagli assessori alla ricostruzione delle predette regioni; dai prefetti di Avellino, Potenza e Salerno; dal capo del Dipartimento del Mezzogiorno; dal presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dal direttore dell'Ufficio speciale di cui ai successivi articoli, con funzione di segretario. I prefetti, il capo del Dipartimento del Mezzogiorno e il presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, qualora non possano partecipare alle sedute del Comitato, possono essere sostituiti da propri delegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1990-04-03;117#art-1