Art. 4

Servizio di supporto ai comuni

In vigore dal 2 giu 1990
1. Il servizio di supporto all'attività di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa assiste le amministrazioni comunali mediante atti di impulso, consulenza e direttive - anche su specifici quesiti rivolti dagli stessi enti interessati - per la più sollecita, omogenea e corretta attività rivolta alla ricostruzione e riparazione del patrimonio privato abitativo colpito dal sisma. 2. Il predetto servizio attende, inoltre, al necessario coordinamento, anche mediante direttiva, dell'attività dei comuni in ordine all'attuazione degli interventi del patrimonio pubblico colpito dal sisma. 3. Il servizio stesso cura, altresì, la predisposizione di direttive per l'uniforme applicazione delle norme, con particolare riguardo agli interventi su beni di interesse storico artistico o monumentale, vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089, di proprietà sia pubblica che privata.
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