Art. 3
Servizio del coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione
In vigore dal 2 giu 1990
Servizio del coordinamento
dei piani di riparazione e di ricostruzione
1. Il servizio del coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione cura il coordinamento dei piani annuali di ricostruzione e dei piani e programmi poliennali regionali di sviluppo, di cui all'art. 35 della legge n. 219/1981 e la loro integrazione con i programmi degli altri enti e amministrazioni interessati.
2. Il servizio stesso, avvalendosi anche del Servizio opere sul territorio dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, verifica l'attuabilità tecnica ed amministrativa dei piani e programmi comunali e regionali. Cura, altresì, la raccolta delle informazioni presso le amministrazioni statali, regionali e pubbliche in generale e i contatti diretti a riscontrare lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza, assistiti dai finanziamenti della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini della più razionale e coordinata attività di ricostruzione delle zone colpite dal sisma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1990-04-03;117#art-3