Art. 7
Dotazione organica
In vigore dal 2 giu 1990
La dotazione organica dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate è così stabilita:
a) cinquanta unità poste a disposizione dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dagli enti di promozione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58;
b) quaranta esperti nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tempo determinato, sulla base di convenzioni;
c) dieci unità comandate dalle amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1990-04-03;117#art-7