Art. 7

Dotazione organica

In vigore dal 2 giu 1990
La dotazione organica dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate è così stabilita: a) cinquanta unità poste a disposizione dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dagli enti di promozione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58; b) quaranta esperti nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tempo determinato, sulla base di convenzioni; c) dieci unità comandate dalle amministrazioni dello Stato.
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