Art. 8

Oneri per il personale

In vigore dal 2 giu 1990
1. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui alle lettere a) e c) dell' sono a carico delle rispettive amministrazioni o enti di provenienza. Gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario e per il trattamento di missione, determinati nella misura e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché quelli relativi al personale di cui alla lettera b) dello stesso , gravano sui fondi posti a disposizione dell'Ufficio. Le prestazioni per lavoro straordinario sono determinate in conformità al disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e successive modificazioni. 2. Al personale di cui alle lettere a) e c) dell' spetta il trattamento accessorio corrisposto ai dipendenti del Dipartimento per il Mezzogiorno.
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