Art. 5

Servizio per il completamento degli interventi di sviluppo

In vigore dal 2 giu 1990
Servizio per il completamento degli interventi di sviluppo 1. Il servizio per il completamento degli interventi di sviluppo cura i rapporti con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con gli enti di gestione e manutenzione delle opere e con le autorità locali comunque interessate agli interventi stessi. 2. A decorrere dal 1› marzo 1990, nell'ambito del servizio di cui al comma 1 è costituita la gestione stralcio per il completamento, fino al loro esaurimento, e comunque non oltre il 28 febbraio 1991, degli interventi di cui all' del decreto ministeriale n. 751/GAB del 25 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1989, che opera secondo i criteri e con le modalità ivi previsti e si avvale degli organismi e soggetti di cui all' dello stesso decreto. In particolare, al Consorzio Italtecnasud saranno affidate prestazioni di assistenza tecnica e logistica, esclusa ogni delega di funzioni pubbliche. 3. Alla prosecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le disponibilità presso le due contabilità speciali n. 1421/3 e n. 1249/8, intestate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi del provvedimento del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1989.
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