Art. 2
Articolazione dell'Ufficio
In vigore dal 2 giu 1990
1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate si articola nei seguenti servizi:
servizio di coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione;
servizio di supporto ai comuni nell'attività di ricostruzione e di riparazione;
servizio per il completamento degli interventi di sviluppo;
servizio affari generali.
2. All'Ufficio è preposto un direttore nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nomina, altresì, il vice direttore dell'Ufficio le cui funzioni sono corrispondenti a quelle di dirigente generale o equiparate, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1987, concernente il Dipartimento per il Mezzogiorno.
4. A capo dei servizi sono preposti funzionari le cui competenze sono corrispondenti a quelle di primo dirigente dello Stato o equiparate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1990-04-03;117#art-2