Art. 18

In vigore dal 18 giu 1988
1. Presso gli stabilimenti e/o laboratori che provvedono alla incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei prodotti intermedi gli "organi di controllo" territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell', paragrafo 2, del "regolamento", in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata, ed almeno una volta al mese. I controlli sul posto riguardano: l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi; l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo; il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti; la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda a quanto dichiarato e prescritto dal "regolamento" e dal presente decreto. Essa è effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al precedente e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici. 2. I controlli previsti al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi qualora si utilizzi burro denaturato o burro concentrato denaturato. 3. Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori dovrà accertarsi che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui al precedente indicati nella domanda nel periodo scelto. 4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'"organo di controllo" dovrà accertare quanto indicato al precedente , comma quinto. 5. Gli accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilità tenuta ai sensi del precedente e dovranno essere effettuati: qualora si tratti di burro e burro concentrato non tracciati per ogni quantità relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento; qualora si tratti di burro e burro concentrato denaturati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati. 6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.
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Art. 18 Applicazione del regolamento CEE n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro ed alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. — Testo vigente | Portale Normativo