Art. 17
In vigore dal 18 giu 1988
1. L'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro concentrato, con o senza rivelatori, e del burro denaturato esuli dalla propria competenza provvederà a comunicare:
a) all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione allo stabilimento che provvede all'incorporazione nei prodotti intermedi di burro e burro concentrato non contenenti rivelatori un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera c);
b) all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione allo stabilimento che provvede alla incorporazione di burro e burro concentrati non denaturati nei prodotti finiti di cui all'allegato 3 del presente decreto un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera c);
c) all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario qualora si tratti di incorporazione di burro e burro concentrato denaturati nei prodotti intermedi e/o nei prodotti finali un documento che contenga i seguenti dati:
generalità ed indirizzo dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione, e se del caso di denaturazione;
riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta;
descrizione del prodotto e se nel caso formula di denaturazione adottata con indicazione dei denaturanti utilizzati;
destinazione (formula A, B, C e D) indicata nelle offerte;
numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;
quantità di burro concentrato e/o denaturato prodotti;
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; data entro la quale devono essere utilizzati per la produzione dei prodotti finiti.
2. L'"organo di controllo" deve inviare anche copia del certificato di analisi del burro concentrato e/o denaturato di cui al precedente non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico, nel caso indicato al primo comma, lettera c), del presente articolo.
3. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dall'"organo di controllo" o dall'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi agli incaricati dei successivi accertamenti ai sensi del precedente qualora la fabbricazione dei prodotti finiti avvenga in uno stabilimento diverso da quello che effettua l'incorporazione nei prodotti intermedi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-17