Art. 15
In vigore dal 18 giu 1988
1. Gli "organi di controllo" competenti per territorio in relazione agli stabilimenti che effettuano le sottoelencate operazioni provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne:
a) la concentrazione e denaturazione prevista all' del presente decreto;
b) l'incorporazione in prodotti delle formule "A, B, C e D" mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non denaturati o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori;
c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato senza rilevatori.
2. I controlli sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei prodotti intermedi e nei prodotti finali del burro, del burro concentrato contenenti rivelatore dei prodotti intermedi contenenti rivelatori sono effettuate dall'ispettorato per la repressione delle frodi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-15