Art. 10
In vigore dal 18 giu 1988
1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli del presente decreto e gli stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi non contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli "organi di controllo" competenti per territorio.
2. Gli importatori e/o i rivenditori di burro concentrato e/o di burro concentrato denaturato, di prodotti intermedi contenenti rivelatori, da utilizzare ai sensi del "regolamento", devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dagli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi.
3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi contenenti rivelatori che utilizzano burro e burro concentrato con aggiunta di rivelatori e prodotti intermedi contenenti rivelatori da incorporare nei prodotti di cui all'allegato 3 del presente decreto, devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro bollato a norma di legge preventivamente vidimato dall'ispettorato per la repressione frodi competente per territorio.
4. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di burro oggetto della contabilità.
5. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
6. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, più locali contigui e intercomunicanti.
7. Per magazzini o depositi ricandenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilità può essere tenuta in un unico registro.
8. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo dovranno adottare una contabilità distinta per ciascuno dei prodotti utilizzando a tal fine registri separati.
9. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali bolle di consegna e fatture.
10. Il registro di cui al presente articolo può essere tenuto previo parere favorevole dell'"organo di controllo" o dell'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi, anche per mezzo di registrazioni meccanografiche.
In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall'"organo di controllo" o dell'ufficio dell'ispettorato della repressione delle frodi, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto.
11. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro denaturato, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi dovrà essere riportata, oltre a quanto indicato al precedente , la destinazione indicata nell'offerta (formula A, C, B o D) e, il numero d'ordine con il quale è stata identificata l'offerta e il riferimento al "regolamento".
12. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, che usufruisce di un aiuto, debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresì impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-10