Art. 14
In vigore dal 18 giu 1988
1. Le imprese aggiudicatarie di burro che effettuano la concentrazione e/o denaturazione nonché gli importatori ed i rivenditori di burro denaturato, di burro concentrato e denaturato, di burro concentrato, di prodotti intermedi, devono provvedere a mezzo telegramma o telex entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi o agli "organi di controllo" competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del "regolamento".
2. La comunicazione deve contenere:
a) le generalità e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;
b) la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;
c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;
d) la data di aggiudicazione del burro nonché quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali.
3. Gli operatori di cui al primo comma del presente articolo, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al precedente , comma quinto, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, devono comunicare, mediante lettera raccomandata agli "organi di controllo" od agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi competenti per i territori di partenza e destinazione del prodotto, l'avvenuta cessione del burro.
4. Copia del contratto di cui al quinto comma dell' del presente decreto dovrà essere inviata agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competenti in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-14