Art. 11
In vigore dal 18 giu 1988
1. Gli aggiudicatari che provvedono alla concentrazione del burro ed eventualmente all'aggiunta di rivelatori, alla denaturazione del burro devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente : le quantità di burro aggiudicate e quelle introdotte negli stabilimenti e la loro composizione, la quantità ed il tipo dei prodotti denaturanti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, i quantitativi di prodotto ottenuto indicandone la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche, ed i quantitativi ceduti con l'indicazione della data di cessione ed il nome e l'indirizzo degli acquirenti, specificando la destinazione (formula A, C, B o D).
2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni indicate al primo comma del presente articolo per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di burro concentrato denaturato restituiti all'aggiudicatario.
3. Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire per proprio conto ed a proprio nome le operazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno indicare nel registro i quantitativi di burro inviati per essere concentrati e/o denaturati, la quantità dei prodotti restituiti.
4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente i quantitativi di burro o di burro concentrato, denaturati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti, con l'indicazione della destinazione, della data di cessione, del nome ed indirizzo degli acquirenti.
5. Gli importatori e i rivenditori di burro denaturato, di burro concentrato e denaturato, di prodotti intermedi per essere utilizzati ai sensi del "regolamento" e del presente decreto, devono annotare nel registro previsto al precedente le quantità dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, oppure delle bolle doganali, nonché la quantità di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalità e gli indirizzi di ogni singolo acquirente e le relative date di cessione e la destinazione prevista.
6. Gli utilizzatori finali devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente i quantitativi di burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori e di prodotti intermedi acquistati e degli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o bolle di accompagnamento, la composizione dei prodotti medesimi, la data di incorporazione nei prodotti finali, la quantità di burro o burro concentrato o di prodotti intermedi utilizzati e la data di utilizzazione, i quantitativi la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti con indicazione delle sottovoci della nomenclatura combinata riportata all'allegato 3 del presente decreto, nonché l'indicazione, fatta eccezione per coloro che commercializzano al minuto i prodotti finiti, del nome ed indirizzo dei detentori e la data di uscita.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-11