Art. 8
In vigore dal 18 giu 1988
1. I termini entro i quali devono essere compiute le operazioni di concentrazione o denaturazione o di incorporazione nei prodotti finiti decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
Il burro deve essere:
trasformato in burro concentrato con la eventuale aggiunta dei rilevatori entro il termine di sette mesi;
denaturato entro il termine di tre mesi;
incorporato nei prodotti finiti previsti all' del presente decreto entro il termine di dodici mesi.
2. La data entro la quale il burro deve essere utilizzato per l'incorporazione nei prodotti finiti, dovrà essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale.
3. Ai sensi dell', paragrafo 4, del "regolamento" per partita di fabbricazione si intende:
in caso di utilizzazione di burro o burro concentrato non denaturato un quantitativo di prodotti fabbricati in rapporto alla totalità od a parte di una offerta di cui all' del "regolamento";
in caso di utilizzazione di burro o burro concentrato denaturato identificando i quantitativi utilizzati in riferimento alle offerte di cui all' del "regolamento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-8