Art. 23
In vigore dal 18 giu 1988
1. L'A.I.M.A. provvederà ad integrare, con proprie disposizioni, le modalità inerenti la presentazione della documentazione necessaria per la presentazione delle offerte, per ottenere lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione degli aiuti, ed a disciplinare l'applicazione dell'art. 26 del "regolamento" e l' del presente decreto.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-23