Art. 23

In vigore dal 18 giu 1988
1. L'A.I.M.A. provvederà ad integrare, con proprie disposizioni, le modalità inerenti la presentazione della documentazione necessaria per la presentazione delle offerte, per ottenere lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione degli aiuti, ed a disciplinare l'applicazione dell'art. 26 del "regolamento" e l' del presente decreto.
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Art. 23 Applicazione del regolamento CEE n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro ed alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. — Testo vigente | Portale Normativo