Art. 24
In vigore dal 18 giu 1988
1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1983, nel decreto ministeriale 22 luglio 1983, nel decreto ministeriale 20 febbraio 1985 e nel decreto ministeriale 3 febbraio 1986, si applicano al burro aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79, al burro ed al burro concentrato che usufruiscono di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle quantità di burro aggiudicate posteriormente al 1 giugno 1988.
Tuttavia ai sensi dell'art. 30, del "regolamento", gli aggiudicatari possono presentare domanda, dopo il 1 giugno 1988, all'organismo di intervento dove è stata presentata l'offerta, ai sensi del precedente , per ottenere l'autorizzazione ad applicare anche alle partite aggiudicate anteriormente alla data succitata, le disposizioni contenute all'allegato n. 3 del presente decreto e agli , paragrafo 2, 8, primo e secondo comma, 11, 18, paragrafo 3, primo comma, 22, paragrafo 3 e 22, paragrafo 4, terzo comma e 23 del "regolamento". L'A.I.M.A. provvederà a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 20 maggio 1988
Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-24