Art. 22

In vigore dal 18 giu 1988
1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale all'A.I.M.A., per il tramite degli "organi di controllo". Ai sensi dell', paragrafo 4, del "regolamento" possono chiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro concentrato denaturato prodotto o di burro utilizzato nel mese. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre agli "organi di controllo". 2. Devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all', paragrafo 2, del "regolamento" nel caso si tratti di burro denaturato o di burro concentrato denaturato. 3. Gli "organi di controllo" qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato denaturato e di burro denaturato dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti effettuati, i certificati di analisi relativi ai campioni di burro concentrato denaturato e burro denaturato prelevati in conformità a quanto disposto dal precedente , e il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti. Gli "organi di controllo", qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato senza rivelatori, dovranno inviare all'A.I.M.A. la domanda di aiuto con allegati i verbali e la documentazione prevista al precedente dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla quanlità, come previsto all', comma quinto, del presente decreto, del burro utilizzato ed il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti. 4. L'A.I.M.A. ricevuta la documentazione provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell' del "regolamento". 5. Nei casi di inadempienza gli "organi di controllo" provvederanno a comunicare i dati riguardanti l'infrazione rilevata, i giorni di ritardo, le quantità interessate nonché le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme al fine dell'applicazione delle sanzioni previste agli , paragrafo 4 e 6, paragrafo 2, del "regolamento".
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