Art. 3
In vigore dal 18 giu 1988
1. Ai sensi dell' del "regolamento" le imprese che intendono utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule A, B, C, o D, di cui all'allegato 3 del presente decreto, burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non denaturati devono presentare per ciascuno stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'"organo di controllo" territorialmente competente.
2. Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. La domanda dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza nel periodo di lavorazione almeno:
5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate di burro l'anno;
4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno;
prodotti intermedi contenenti 5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate l'anno;
prodotti intermedi contenenti 4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno.
4. Dovrà essere indicato il prodotto che s'intende utilizzare nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno, scelto. Il rispetto del quantitativo minimo deve essere garantito attraverso l'utilizzazione di uno solo dei prodotti indicati al precedente terzo comma.
5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all' del "regolamento".
6. Gli "organi di controllo" procedono analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente .
Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-05-20;179#art-3