Art. 6

In vigore dal 15 dic 1987
Le commissioni d'esame di cui all' del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue: Presidente: dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica, della Direzione generale M.C.T.C. Membri: un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente; due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed economia e uno di ragioneria; tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi. Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima. Il programma dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., si riserva la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento dei corsi.
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