Art. 2

In vigore dal 15 dic 1987
Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di: a) soddisfare al requisito della idoneità morale; b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria; c) possedere adeguata capacità professionale. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta l'esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/74, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.
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