Art. 1
In vigore dal 15 dic 1987
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ed in particolare l', ai sensi del quale le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono:
a) essere onorabili;
b) possedere l'adeguata capacità finanziaria;
c) soddisfare al requisito della capacità professionale;
Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;
Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta direttiva CEE n. 561/74, ai fini della iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le imprese richiedenti l'iscrizione devono dimostrare anche di essere in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva sopra citata;
Decreta:
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Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.
Le disposizioni non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:
autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.
Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Storico versioni
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