Art. 3

In vigore dal 15 dic 1987
In via transitoria e fino al 30 novembre 1988 l'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese è comunque consentita ai sensi del comma 2-bis dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti della onorabilità e della capacità finanziaria con riserva di accertamento entro il predetto termine del requisito della capacità professionale.
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