Art. 8

In vigore dal 15 dic 1987
In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di cui al precedente , lettera c), secondo le modalità previste dagli articoli successivi, l'attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per sei mesi o in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all', lettera c), del presente decreto. In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare della impresa individuale, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita da un parente o affine del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l'incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Oltre tale termine il sostituto del titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all', lettera c), del presente decreto. Qualora trattisi di società, in caso di decesso o di incapacità fisica e giuridica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società in via permanente ed effettiva, l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona designata la quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovrà risultare in possesso del requisito di cui all', lettera c). Nei casi di cui sopra, tuttavia, l'attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di cui all', lettera c), del presente decreto, possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda. Le persone che dirigeranno provvisoriamente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi dovranno comunque risultare in possesso del requisito di cui all', lettera a).
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