Art. 9
In vigore dal 1 apr 1988
Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all', lettere b) e c):
le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1 giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1987-11-05;508#art-9