Art. 7
In vigore dal 15 dic 1987
Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto:
qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o da persona da lui designata che diriga l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente, effettiva ed esclusiva;
qualora trattisi di società, da persona da questa designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della società in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1987-11-05;508#art-7