Art. 4
In vigore dal 15 dic 1987
Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera a) del precedente - ad integrazione dei punti 7 e 8 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - gli interessati devono:
1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;
2) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.
Il predetto requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:
quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;
quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;
quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) del precedente gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a L. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate.
Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verrà prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasporti di cose per conto di terzi.
Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consisterà esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio.
Storico versioni
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