Art. 84
Poteri del difensore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-84
Poteri del difensore.
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Quando una persona partecipa a un processo tramite un difensore, quest'ultimo ha la facoltà di compiere e ricevere tutti gli atti processuali nell'interesse del proprio assistito. Sono tuttavia esclusi quegli atti che la legge riserva in modo espresso alla parte stessa. Inoltre, il difensore non può assolutamente compiere atti che comportano la disposizione o la rinuncia del diritto conteso, a meno che non gli sia stato conferito espressamente questo specifico potere.
La norma definisce i poteri di rappresentanza processuale del difensore, consentendogli di gestire gli atti del giudizio a tutela della parte ma impedendogli di disporre dei diritti sostanziali senza una specifica autorizzazione.
Si applica alle parti che stanno in giudizio con il ministero di un difensore e ai difensori stessi che le assistono nel processo.
Un avvocato rappresenta un cliente in una causa civile per il risarcimento di un danno e gestisce regolarmente gli atti e le memorie del processo per suo conto. Tuttavia, l'avvocato non può decidere di rinunciare al diritto al risarcimento o transigere la lite se il cliente non gli ha conferito espressamente tale potere.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.