CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo III›Capo II
Art. 86
Difesa personale della parte.
In vigore dal 21 apr 1942
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-86