Art. 86 · Difesa personale della parte.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo II

Art. 86

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Difesa personale della parte.

In vigore dal 21 apr 1942
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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